L'accesso civico è un diritto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e può essere esercitato in due forme:
• accesso civico semplice ovvero il diritto di chiunque di richiedere, senza necessità di motivazione o dover dimostrare un interesse qualificato, che siano resi disponibili documenti, informazioni e dati di Sardegna IT che sono soggetti ad obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
• accesso civico generalizzato ovvero il diritto di chiunque di visionare o ottenere copia, senza dover dimostrare un interesse qualificato, di dati o documenti detenuti da Sardegna IT, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".
Si precisa che l’accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990, definito accesso documentale, permane ed è ulteriore rispetto alle tipologie di accesso sopra descritte e presuppone la dimostrazione di un interesse diretto e giuridicamente rilevane collegato alla documentazione richiesta.
Consulta il decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013;
Per le modalità di esercizio di questo diritto consulta la scheda informativa;
• accesso civico semplice ovvero il diritto di chiunque di richiedere, senza necessità di motivazione o dover dimostrare un interesse qualificato, che siano resi disponibili documenti, informazioni e dati di Sardegna IT che sono soggetti ad obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
• accesso civico generalizzato ovvero il diritto di chiunque di visionare o ottenere copia, senza dover dimostrare un interesse qualificato, di dati o documenti detenuti da Sardegna IT, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".
Si precisa che l’accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990, definito accesso documentale, permane ed è ulteriore rispetto alle tipologie di accesso sopra descritte e presuppone la dimostrazione di un interesse diretto e giuridicamente rilevane collegato alla documentazione richiesta.
Consulta il decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013;
Per le modalità di esercizio di questo diritto consulta la scheda informativa;